Collaborazioni organizzate dal Committente

ATTENZIONE: il D.Lgs 81/2015, che riordina le tipologie contrattuali, ha abrogato le collaborazioni a progetto e “riabilitato” le collaborazioni coordinate e continuative anche per i datori di lavoro privati. Inoltre ha previsto una ulteriore forma di collaborazione, quella “organizzata dal committente”

L’etero-organizzazione:

L’art. 2 comma 1 del D.Lgs 81/2015, prevede l’estensione della disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative le cui modalità di esecuzione (tempi, modi e luogo di lavoro) siano organizzate dal committente. Pertanto in presenza di queste condizioni (che devono ricorrere congiuntamente) e in presenza di prestazioni di lavoro continuative e esclusivamente personali, alle collaborazioni dovrà applicarsi tutto ciò che è previsto per i rapporti subordinati ovvero trattamenti retributivi, orari di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele in caso di licenziamenti illegittimi).

Ciò non vuol dire che la collaborazione si trasforma in rapporto di lavoro subordinato, ipotesi comunque non esclusa nel caso in cui la collaborazione maschera un vero e proprio rapporto subordinato e quindi il collaboratore è sotto la direzione e il controllo del proprio datore di lavoro.

L’esclusione dell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato

La disciplina del lavoro subordinato non si applica alle collaborazioni:

  • per le quali accordi collettivi nazionali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedono trattamenti economici e normativi;
  • prestate da professionisti iscritti in appositi albi professionali;
  • prestate da componenti di organi di amministrazione e controllo di società e partecipanti a collegi o commissioni;
  • rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (link collaborazioni nello sport);
  • certificate presso le commissioni stabilite dall’art. 76 del D.Lgs. 276/2003 (link)

Questa riformulazione del lavoro parasubordinato non rappresenta affatto un contrasto alla precarietà: ci troviamo anzi di fronte a un forte arretramento della norma. Con la riforma Fornero infatti si era cercato di ridurre l’utilizzo delle collaborazioni introducendo dei vincoli, quali una definizione più stringente del progetto “che non doveva coincidere con l’attività principale dell’impresa”  e l’introduzione dei compensi minimi parametrati a quelli previsti dalla contrattazione collettiva.

Oggi invece vengono spazzati via quei pochi diritti che la normativa aveva previsto, anche per merito della massiccia vertenzialità messa in campo dalla CGIL. Il risultato sarà che avremo collaboratori più poveri e meno tutelati: un esempio su tutti è la cancellazione della norma che prevedeva la proroga del contratto in caso di maternità.

Normativa di riferimento: