Lavoro in Somministrazione

Cos’è la somministrazione di lavoro

Il contratto di somministrazione di lavoro è definito dalla legge (d.lgs 81/2015) il contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un soggetto autorizzato (agenzia per il lavoro) mette a disposizione di un utilizzatore (azienda) uno o più suoi lavoratori dipendenti.

Nella somministrazione dunque sono coinvolti tre soggetti:

  • il somministratore, agenzia autorizzata dal Ministero del Lavoro
  • l’utilizzatore, un’impresa pubblica o privata;
  • il lavoratore, assunto dal somministratore, che svolge il suo lavoro presso l’utilizzatore.

I lavoratori in somministrazione per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto il controllo dell’azienda che li utilizza.

Tra i tre soggetti sopra elencati vengono stipulati due diversi contratti:

  1. il contratto commerciale di somministrazione, concluso tra l’agenzia per il lavoro e l’impresa utilizzatrice che può essere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato;
  2. il contratto di lavoro, concluso tra l’agenzia per il lavoro e il lavoratore, che può essere anch’esso a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.

La somministrazione è regolata da norme e contratti:

  1. dalla legge, in particolare il d.lgs 81/2015 ed il d.lgs 276/2003;
  2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle agenzie per il lavoro;
  3. dai contratti collettivi (CCNL) applicati dalle aziende utilizzatrici.

Quando è ammessa la somministrazione di lavoro

Prima dell’entrata in vigore della recente riforma del lavoro (cosidetto Jobs act) la legge prevedeva alcune limitazioni all’utilizzo della somministrazione. In particolare, la lagge individuava i settori ed i motivi nei quali e per cui era possibile utilizzare la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
La legislazione invece (d.lgs 81/2015) non prevede quasi nessun limite alla stipula di contratti di somministrazione.
Unico limite è quello numerico; in caso di somministrazione a tempo indeterminato il numero dei lavoratori somministrati non può essere eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’azienda utilizzatrice. In caso di somministrazione a tempo determinato il limite numerico è stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicati dalle aziende utilizzatrici.

Quando è vietata la somministrazione di lavoro

Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:

  1. per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
  2. nelle aziende che negli ultimi sei mesi hanno ridotto il personale attraverso licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, tranne nei casi il contratto di somministrazione sia concluso per la sostituzione di lavoratori assenti oppure abbia durata non superiore a tre mesi.
  3. nelle aziende in cui siano in atto interventi di cassa integrazione guadagni per lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
  4. qualora l’impresa non abbia effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Parità di trattamento

Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei lavoratori di pari livello dell’azienda utilizzatrice.

La normativa

La normativa di riferimento per la somministrazione di lavoro:
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (artt. 30-40)
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Testo aggiornato con le modifiche del D. Lgs 81/2015 e del D.Lgs 150/2015.)

Il contratto tra lavoratore e agenzia per il lavoro

Il contratto di lavoro viene stipulato tra l’Agenzia per il lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore può essere assunto dall’Agenzia in due forme diverse:
A tempo determinato
A tempo indeterminato

Il contratto commerciale

Il contratto commerciale viene stipulato tra l’Agenzia e l’impresa utilizzatrice e può essere a tempo indeterminato (in questo caso si parla di staff leasing) oppure a tempo determinato.
Il contratto commerciale deve essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta. Qualora il contratto commerciale non sia stipulato in forma scritta, si ritiene nullo e i lavoratori si considerano a tutti gli effetti dipendenti dell’’impresa utilizzatrice.Il contratto commerciale deve contenere:

gli estremi dell’autorizzazione rilasciata all’Agenzia di somministrazione dal Ministero del Lavoro;
il numero dei lavoratori interessati (in caso di somministrazione a tempo indeterminato i lavoratori con contratto di somministrazione non possono eccedere il limite numerico del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’azienda utilizzatrice; in caso di somministrazione a tempo determinato il limite numerico è stabilito dai contratti collettivi nazionali delle imprese utilizzatrici);
l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
la data di inizio e la durata prevista della somministrazione;
le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
il luogo, l’’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni.

CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro

CCNL ASSOSOMM 2019

CCNL ASSOLAVORO 2019