Lavoro Autonomo Occasionale

Il lavoro autonomo occasionale

è una sottocategoria del contratto di lavoro autonomo, ed è disciplinato, in via generale, dall’articolo 2222 del Codice civile.

Ciò che contraddistingue questa tipologia di lavoro è l’assenza di coordinamento con l’attività del committente, il carattere episodico dell’attività e la mancanza di continuità della prestazione.

Il lavoratore autonomo occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato dal committente a orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell’azienda. In questo tipo di collaborazione, quindi, il lavoratore agisce in assenza di rischio economico, non è tenuto a rispettare un orario di lavoro preciso e la sua attività va intesa non come strutturale all’intero ciclo produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente.

Questa modalità lavorativa non prevede né un contratto scritto né l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori

Esempio di notula di pagamento per prestazione di lavoro autonomo occasionale:

Notula di pagamento per prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Il prestatore di lavoro autonomo occasionale, quando riceve il compenso, dovrà firmare un prospetto (notula) di questo tipo:


ESEMPIO per un compenso lordo di  1.000 euro

NOME COGNOME

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

Spett. le ditta

XY

Quietanza

Il sottoscritto NOME COGNOME dichiara di aver ricevuto in data odierna dalla Ditta XY le somme sotto indicate a fronte delle prestazioni rientranti in rapporto di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell?art. 67, comma 1, lett. L del TUIR 917/86 e fuori campo Iva ai sensi dell?art. 5, Dpr 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni:

compensi lordi collaborazione:             euro 1.000,00

Ritenuta d’acconto Irpef (20%):           euro    200,00

Netto percepito                                 euro    800,00

Luogo e data

Firma

 

ATTENZIONE Ricordiamo che:

  • in sede di dichiarazione dei redditi possono essere dedotte le eventuali spese sostenute strettamente per lo svolgimento dell’opera.

  • le eventuali marche da bollo (per la contabilità della ditta committente) saranno a carico della stessa ditta committente.