Contro gli infortuni domestici è obbligatorio assicurarsi. Scadenza il 31 gennaio

L’obbligo di assicurarsi contro gli infortuni domestici vige per le persone che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire che non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o a una cassa previdenziale. Interessa, dunque, tutte le casalinghe.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di mancato o ritardato pagamento del premio, è prevista l’applicazione di somme aggiuntive graduate a seconda del ritardo.

L’obbligo di stipulare l’assicurazione e il diritto alle tutele assicurative si applica alle persone dai 18 ai 67 anni.

Il premio assicurativo è fissato in 24,00 euro.

Il grado minimo di invalidità per la costituzione della rendita deve essere pari o superiore al 16%.

Per inabilità permanenti accertate comprese tra il 6% e il 15% si ha diritto ad una prestazione una tantum di 300 euro.

In presenza di determinate gravi menomazioni si ha diritto all’assegno per l’assistenza personale continuativa (APC) pari a 545,02 euro.

Per la richiesta di prima iscrizione all’assicurazione, è obbligatorio ed esclusivo l’invio telematico. I servizi telematici sono riservati ai soli utenti in possesso delle credenziali dispositive che possono essere richieste presso le sedi territoriali Inail, presentando il modulo apposito, “Utenti con credenziali dispositive”. Per questa procedura non è previsto l’intervento del Patronato (o CAF), è pertanto a carico del cittadino procurarsi sia le credenziali dispositive che occuparsi della compilazione on line dei modelli sopra elencati.

A coloro che devono effettuare il rinnovo dell’assicurazione, l’Inail invia direttamente a casa l’avviso di pagamento (le modalità di pagamento rimangono le stesse dello scorso anno).

Patronato Inca CGIL Rimini

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