Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Rimini del 24 settembre 2025 ha segnato una vittoria fondamentale per i diritti delle persone con disabilità, riconoscendo a una docente il diritto di essere assegnata a una sede scolastica vicina al proprio domicilio. La decisione del giudice ha sancito il mancato rispetto della Legge 104/92 da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), qualificando il suo comportamento come discriminatorio.
La controversia era nata nell’ambito delle procedure di reclutamento del personale docente: nonostante la presenza di posti vacanti e disponibili nella provincia di Rimini (8 posti poi divenuti 9 a seguito di una rinuncia), il MIM aveva negato l’applicazione della precedenza prevista dalla Legge 104/92 nella cosiddetta I^ fase, ovvero quella di attribuzione della provincia, assegnando alla docente Modena per “merito” dunque in base alla sola posizione della graduatoria, senza tener conto della reale condizione della lavoratrice. La precedenza L. 104/92 è stata, invece, applicata nella II^ fase, cioè al momento della scelta della sede all’interno della provincia assegnata: insomma, oltre al danno la beffa!
Un controsenso che ha prodotto un risultato kafkiano, costringendo la docente, affetta da una gravissima patologia e bisognosa di assistenza continua, a un’assegnazione a 170 km dalla propria abitazione.
Così il giudice dott. Ardigò nella sentenza: “risulta documentalmente comprovato che le amministrazioni scolastiche nella predisposizione della graduatoria finale del concorso ordinario su base regionale 2023 (c.d. “concorso PNNR 1”) di cui al D.M. n. 205 del 26.10.2023 non abbiano tenuto conto delle riserve previste dalla legge in favore dei lavoratori affetti da gravi patologie come quella della ricorrente”.
Le pretestuose argomentazioni del MIM, che paventava un presunto danno erariale a causa di un’assunzione in soprannumero, sono state respinte in toto dal giudice che, invece ha accolto pienamente le ragioni della lavoratrice, disponendo l’immediata assegnazione di una sede nella provincia di Rimini e ribadendo nel disposto che: “va dunque affermato in generale l’obbligo delle amministrazioni scolastiche di attribuire con priorità i posti disponibili al personale che beneficia delle riserve in quanto affetto da gravi patologie e solo in un secondo momento al personale inserito in graduatoria secondo il rispettivo punteggio e che non sia titolare di alcuna riserva.“
L’avvocato Matteo Urbinati, fiduciario di FLC CGIL di Rimini, e la federazione di categoria stessa esprimono grande soddisfazione per l’esito della vertenza: “Questa decisione rappresenta l’affermazione di un principio di civiltà”, ha commentato il legale. Il sindacato auspica che: “Questa sentenza contribuisca a superare le attuali storture del sistema di reclutamento, portando alla costruzione di un modello basato concorsi regionali con graduatorie provinciali tale da garantire a tutti i lavoratori, non solo a quelli con disabilità, il diritto a una sede di lavoro il più possibile prossima al proprio domicilio. Questo non solo migliorerebbe la qualità della vita dei docenti, ma favorirebbe anche la continuità didattica, a tutto vantaggio degli studenti e del sistema scolastico nel suo complesso.”
Simonetta Ascarelli
Segretaria generale Flc Cgil Rimini
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